(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 36 del 18 dicembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Al fine di assicurare un indirizzo unitario e coordinato alla politica dei trasporti, nonche' di armonizzare l'esercizio delle varie competenze e l'attuazione degli interventi amministrativi della Regione, il consiglio regionale approva il Piano regionale dei trasporti entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge secondo le modalita' previste dalla stessa.