(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 36
                        del 18 dicembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Al  fine  di  assicurare  un  indirizzo unitario e coordinato alla
politica dei trasporti,  nonche'  di  armonizzare  l'esercizio  delle
varie competenze e l'attuazione degli interventi amministrativi della
Regione, il  consiglio  regionale  approva  il  Piano  regionale  dei
trasporti  entro  un anno dall'entrata in vigore della presente legge
secondo le modalita' previste dalla stessa.