(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 36 del 18 dicembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ruolo speciale ad esaurimento In attuazione della disciplina, contenuta nell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, come modificato dall'art. 5, del decreto legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito nella legge 27 marzo 1987, n. 120, i dipendenti civili del Ministero beni culturali e ambientali che risultino in servizio presso strutture organizzative della Regione alla data del 31 marzo 1986 o che abbiano comunque prestato servizio, alla predetta data, per almeno un anno presso le medesime strutture e che abbiano svolto attivita' lavorativa correlata agli eventi sismici del 7 e dell'11 maggio 1984, sono inquadrati, a domanda, in un ruolo speciale ad esaurimento per la protezione civile della regione Abruzzo il cui contingente, per le singole qualifiche funzionali e pertinenti profili professionali e' determinato dalla tabella allegata alla presente legge.