(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 36
                        del 18 dicembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                    Ruolo speciale ad esaurimento
 
   In attuazione della disciplina, contenuta nell'art. 12 della legge
28 ottobre 1986, n. 730, come modificato  dall'art.  5,  del  decreto
legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito nella legge 27 marzo 1987, n.
120, i dipendenti civili del Ministero beni  culturali  e  ambientali
che  risultino  in  servizio  presso  strutture  organizzative  della
Regione alla data del 31 marzo 1986 o che abbiano  comunque  prestato
servizio,  alla  predetta data, per almeno un anno presso le medesime
strutture e che abbiano svolto attivita'  lavorativa  correlata  agli
eventi  sismici  del  7  e  dell'11  maggio  1984, sono inquadrati, a
domanda, in un ruolo speciale ad esaurimento per la protezione civile
della  regione  Abruzzo il cui contingente, per le singole qualifiche
funzionali e pertinenti profili professionali  e'  determinato  dalla
tabella allegata alla presente legge.