(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 36 del 18 dicembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La Regione, con la presente legge, interviene in favore dei soggetti di cui all'art. 5 della legge regionale 8 gennaio 1982, n. 3, che hanno subito danni agli alveari a causa di malattie di cui all'art. 9 della stessa legge.