(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 36
                        del 18 dicembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La  Regione,  con  la  presente  legge,  interviene  in favore dei
soggetti di cui all'art. 5 della legge regionale 8 gennaio  1982,  n.
3,  che  hanno  subito  danni agli alveari a causa di malattie di cui
all'art. 9 della stessa legge.