(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 36
                        del 18 dicembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'iniziativa  popolare  e  degli  enti  locali di cui al titolo IV
dello  statuto  della  regione  Abruzzo,  si  esercita  mediante   la
presentazione  di  una  proposta  contenente  il  testo del progetto,
accompagnato da una  relazione  che  ne  illustri  le  finalita'.  La
proposta  di iniziativa popolare deve essere sottoscritta da almeno 5
mila cittadini iscritti nelle liste  elettorali  per  l'elezione  del
consiglio regionale dell'Abruzzo.
   La  proposta  di  iniziativa  legislativa  degli  enti locali deve
essere deliberata  o  da  un  consiglio  provinciale  o  da  consigli
comunali in numero non inferiore a 5 e deve essere accompagnata dalle
deliberazioni e dai verbali delle discussioni consiliari.