(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 36 del 18 dicembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'iniziativa popolare e degli enti locali di cui al titolo IV dello statuto della regione Abruzzo, si esercita mediante la presentazione di una proposta contenente il testo del progetto, accompagnato da una relazione che ne illustri le finalita'. La proposta di iniziativa popolare deve essere sottoscritta da almeno 5 mila cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del consiglio regionale dell'Abruzzo. La proposta di iniziativa legislativa degli enti locali deve essere deliberata o da un consiglio provinciale o da consigli comunali in numero non inferiore a 5 e deve essere accompagnata dalle deliberazioni e dai verbali delle discussioni consiliari.