(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 36 del 18 dicembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Natura e regime giuridico La giunta regionale e' autorizzata a promuovere la costituzione, in forma di societa' per azioni, di una societa' finanziaria regionale per lo sviluppo dell'economia abruzzese, denominata FI.R.A. S.p.A. Essa opera nei settori d'interesse regionale ai sensi degli articoli 117 e 118 della costituzione per il raggiungimento dei fini propri della Regione, in conformita' degli articoli 7, 8 e 9 dello Statuto della regione Abruzzo, ed in particolare per lo sviluppo economico e sociale e per il superamento degli squilibri territoriali e settoriali esistenti, anche usufruendo di provvidenze e incentivi riservati dalla CEE direttamente alle finanziarie regionali. Oltre alla Regione, cui deve essere riservata maggioranza assoluta del capitale, possono essere soci della suddetta societa' gli enti pubblici territoriali, le Camere di commercio, gli Istituti bancari di diritto ed interesse pubblico, gli istituti regionali di mediocredito, le Casse di Risparmio ed altre eventuali societa', enti o consorzi a totale partecipazione pubblica.