(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 36
                        del 18 dicembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Natura e regime giuridico
 
   La  giunta  regionale e' autorizzata a promuovere la costituzione,
in  forma  di  societa'  per  azioni,  di  una  societa'  finanziaria
regionale per lo sviluppo dell'economia abruzzese, denominata FI.R.A.
S.p.A.
   Essa  opera  nei  settori  d'interesse  regionale  ai  sensi degli
articoli 117 e 118 della costituzione per il raggiungimento dei  fini
propri  della  Regione,  in conformita' degli articoli 7, 8 e 9 dello
Statuto della regione Abruzzo, ed  in  particolare  per  lo  sviluppo
economico e sociale e per il superamento degli squilibri territoriali
e settoriali esistenti, anche usufruendo di provvidenze  e  incentivi
riservati dalla CEE direttamente alle finanziarie regionali.
   Oltre alla Regione, cui deve essere riservata maggioranza assoluta
del capitale, possono essere soci della suddetta  societa'  gli  enti
pubblici  territoriali,  le Camere di commercio, gli Istituti bancari
di  diritto  ed  interesse  pubblico,  gli  istituti   regionali   di
mediocredito, le Casse di Risparmio ed altre eventuali societa', enti
o consorzi a totale partecipazione pubblica.