(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 36
                        del 18 dicembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 13 novembre 1980,
n. 75, e' cosi' modificato:
   "Le   domande   di  autorizzazione,  da  indirizzare  alla  giunta
regionale   per   le   manifestazioni   fieristiche   internazionali,
nazionali,  regionali  e  provinciali  e  agli  enti  delegati di cui
all'art. 8 per le manifestazioni fieristiche  locali,  devono  essere
presentate o spedite entro il 15 maggio dell'anno precedente a quello
della manifestazione".