(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 36 del 18 dicembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 13 novembre 1980, n. 75, e' cosi' modificato: "Le domande di autorizzazione, da indirizzare alla giunta regionale per le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e provinciali e agli enti delegati di cui all'art. 8 per le manifestazioni fieristiche locali, devono essere presentate o spedite entro il 15 maggio dell'anno precedente a quello della manifestazione".