(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 2 del 30 gennaio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La Regione, allo scopo di favorire ed incentivare la forestazione produttiva, quella protettiva e le attivita' e le iniziative forestali previste nell'ambito degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, finanzia programmi relativi a: manutenzione degli impianti forestali effettuati tramite le Comunita' Montane con i fondi della Comunita' Economica Europea, Fondo Investimento Occupazione e Regionali; impianti nuovi, o di completamento, di forestazione produttiva e protettiva in aree pubbliche e private; interventi di sistemazione idraulico-forestali nelle zone interne. Compete alla giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, di approvare i relativi programmi sulla base delle proposte presentate dai Comuni, Comunita' Montane e Consorzi di Bonifica.