(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 2
                         del 30 gennaio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La  Regione, allo scopo di favorire ed incentivare la forestazione
produttiva,  quella  protettiva  e  le  attivita'  e  le   iniziative
forestali  previste  nell'ambito  degli  interventi  straordinari nel
Mezzogiorno, finanzia programmi relativi a:
    manutenzione  degli  impianti  forestali  effettuati  tramite  le
Comunita' Montane con i  fondi  della  Comunita'  Economica  Europea,
Fondo Investimento Occupazione e Regionali;
    impianti  nuovi, o di completamento, di forestazione produttiva e
protettiva in aree pubbliche e private;
    interventi   di   sistemazione   idraulico-forestali  nelle  zone
interne.
   Compete   alla   giunta  regionale,  d'intesa  con  la  competente
commissione consiliare, di approvare i relativi programmi sulla  base
delle proposte presentate dai Comuni, Comunita' Montane e Consorzi di
Bonifica.