(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale
           della regione Calabria n. 21 del 15 aprile 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Allo  scopo  di agevolare la permanenza delle comunita' locali
nei centri abitati minori suscettibili di  sviluppo  turistico  posti
nelle zone collinari e montane attraverso la integrazione dei redditi
aziendali e personali,  la  Regione  favorisce  la  realizzazione  di
iniziative   di   formazione   e  di  potenziamento  della  capacita'
ricettiva.
   2.  Sono ammessi ai benefici della presente legge i proprietari di
immobili ubicati nel territorio dei comuni distanti non oltre  trenta
chilometri dal litorale.