(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 21 del 15 aprile 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Allo scopo di agevolare la permanenza delle comunita' locali nei centri abitati minori suscettibili di sviluppo turistico posti nelle zone collinari e montane attraverso la integrazione dei redditi aziendali e personali, la Regione favorisce la realizzazione di iniziative di formazione e di potenziamento della capacita' ricettiva. 2. Sono ammessi ai benefici della presente legge i proprietari di immobili ubicati nel territorio dei comuni distanti non oltre trenta chilometri dal litorale.