(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 19
                          del 5 aprile 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il termine "31 dicembre 1985" di cui al secondo comma dell'art. 22
ed il termine "31 dicembre 1987" di cui al primo comma  dell'art.  23
della  legge  regionale  15  marzo  1984, n. 15, sono prorogati al 30
giugno 1989.