la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 51 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come sostituito con l'art. 2 della legge regionale 3 maggio 1983, n. 34, e' sostituito dal seguente: "Art. 51. - 1. Tutte le spese conseguenti all'applicazione della presente legge sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre amministrazioni pubbliche. 2. Per le spese di cui al comma primo che i comuni andranno a sostenere in attuazione della presente legge si provvede con una assegnazione forfettaria anticipata pari all'importo complessivo delle spese ammesse al rimborso dalle prefetture territorialmente competenti in occasione dell'ultima consultazione elettorale per il rinnovo del parlamento della Repubblica, maggiorato dell'eventuale tasso di incremento nel frattempo intervenuto tra gli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica. 3. In caso di concomitanza delle elezioni regionali con altre consultazioni, l'assegnazione forfettaria anzidetta verra' ridotta in conformita' con le disposizioni statali al momento vigenti.".