la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art.  51  della  legge  regionale 27 marzo 1968, n. 20, come
sostituito con l'art. 2 della legge regionale 3 maggio 1983,  n.  34,
e' sostituito dal seguente:
   "Art.  51.  - 1. Tutte le spese conseguenti all'applicazione della
presente legge sono a carico della Regione,  anche  se  sostenute  da
altre amministrazioni pubbliche.
   2.  Per  le  spese  di  cui al comma primo che i comuni andranno a
sostenere in attuazione della presente  legge  si  provvede  con  una
assegnazione  forfettaria  anticipata  pari  all'importo  complessivo
delle spese ammesse al  rimborso  dalle  prefetture  territorialmente
competenti  in  occasione dell'ultima consultazione elettorale per il
rinnovo del parlamento della  Repubblica,  maggiorato  dell'eventuale
tasso   di  incremento  nel  frattempo  intervenuto  tra  gli  indici
nazionali  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  e
impiegati, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di
statistica.
   3.  In  caso  di  concomitanza  delle elezioni regionali con altre
consultazioni, l'assegnazione forfettaria anzidetta verra' ridotta in
conformita' con le disposizioni statali al momento vigenti.".