la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  regione  Friuli-Venezia Giulia, anche in applicazione alle
disposizioni di cui all'art.  7  del  regolamento  (CEE)  n.  797/85,
favorisce  l'insediamento  e la permanenza dei giovani in agricoltura
attraverso il regime di aiuti di cui alla presente legge.