(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 8 del 24 febbraio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO LA CORTE COSTITUZIONALE CON ORDINANZA N. 10 DEL 13/19 GENNNAIO 1988 HA DICHIARATO MANIFESTAMENTE INFONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSA DAL GOVERNO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La misura oraria del compenso per lavoro straordinario previamente autorizzato e' corrisposta sulla base del trattamento economico risultante dalla tabella B allegata alla legge regionale 9 aprile 1973 n. 12 e del secondo comma dell'art. 19 della legge regionale 9 aprile 1973 n. 11 nel testo risultante dall'art. 5 della citata legge regionale n. 12/1973, con i seguenti criteri di calcolo: stipendio mensile lordo piu' indennita' integrativa speciale diviso 165, maggiorato del 25 per cento per prestazioni straordinarie diurne e feriali e del 50 per cento per prestazioni straordinarie notturne o festive. Si intendono notturne le ore dalle 22 alle 6 del giorno successivo. Le prestazioni di lavoro straordinario non possono comunque superare le 150 ore annue e le 15 mensili. Fino all'entrata in vigore della legge sulle strutture, per comprovate esigenze di servizio, la giunta regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza per quanto concerne il personale del consiglio, puo' autorizzare in via eccezionale e in deroga ai limiti previsti nel comma precedente, prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili. In relazione ad eccezionali ed indifferibili esigenze di servizio il dipendente e' tenuto a prestare la propria opera anche oltre il limite di trenta ore mensili, con recupero compensativo senza diritto a ulteriori compensi. Le esigenze di cui ai due comma precedenti sono verificate di volta in volta con le organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali. E' abrogato l'art. 6 della legge regionale 9 aprile 1973 n. 12.