(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 8
                         del 24 febbraio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
 
CON ORDINANZA N. 10 DEL 13/19 GENNNAIO 1988 HA DICHIARATO
   MANIFESTAMENTE    INFONDATA    LA    QUESTIONE   DI   LEGITTIMITA'
   COSTITUZIONALE PROMOSSA DAL GOVERNO
 
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La misura oraria del compenso per lavoro straordinario previamente
autorizzato e'  corrisposta  sulla  base  del  trattamento  economico
risultante  dalla  tabella  B  allegata alla legge regionale 9 aprile
1973 n. 12 e del secondo comma dell'art. 19 della legge  regionale  9
aprile 1973 n. 11 nel testo risultante dall'art. 5 della citata legge
regionale n. 12/1973, con i seguenti criteri di calcolo:
    stipendio  mensile  lordo  piu'  indennita'  integrativa speciale
diviso 165, maggiorato del 25 per cento per prestazioni straordinarie
diurne  e  feriali  e  del 50 per cento per prestazioni straordinarie
notturne o festive. Si intendono notturne le ore dalle 22 alle 6  del
giorno successivo.
   Le  prestazioni  di  lavoro  straordinario  non  possono  comunque
superare le 150 ore annue e le 15 mensili.
   Fino  all'entrata  in  vigore  della  legge  sulle  strutture, per
comprovate esigenze di servizio, la  giunta  regionale,  su  proposta
dell'ufficio  di  presidenza  per  quanto  concerne  il personale del
consiglio, puo' autorizzare in via eccezionale e in deroga ai  limiti
previsti  nel  comma  precedente, prestazioni di lavoro straordinario
nel limite massimo di trenta ore mensili.
   In  relazione ad eccezionali ed indifferibili esigenze di servizio
 
il dipendente e' tenuto a prestare la propria opera  anche  oltre  il
limite di trenta ore mensili, con recupero compensativo senza diritto
a ulteriori compensi.
   Le  esigenze  di  cui  ai  due comma precedenti sono verificate di
volta  in  volta  con  le  organizzazioni  sindacali  dei  dipendenti
regionali.
   E' abrogato l'art. 6 della legge regionale 9 aprile 1973 n. 12.