la seguente legge: Art. 1. Disposizioni speciali e transitorie 1. Possono essere nominati dirigenti con le modalita' di cui ai primi quattro commi dell'art. 26 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, prescindendo dal possesso dei particolari requisiti indicati nel primo comma dello stesso articolo, i funzionari in possesso della qualifica ad esaurimento di ispettore generale o di direttore di divisione e qualifiche equiparate. 2. Il parere previsto dal secondo comma del richiamato art. 26 dovra' essere espresso avuto particolarmente riguardo dei titoli di studio e degli altri titoli specifici posseduti dal funzionario proposto nonche' delle attivita' e funzioni svolte e di quelle da svolgere in connessione con l'incarico cui la nomina si riferisce. 3. In via alternativa, la nomina a dirigente potra' essere altresi' disposta dalla giunta provinciale tra i funzionari inquadrati in livelli funzionali retributivi non inferiori al settimo in possesso di diploma di laurea, con non meno di dieci anni di servizio maturati anche presso altre pubbliche amministrazioni, ai quali, da oltre un anno, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti comunque affidata in modo continuativo la responsabilita' di servizi istituiti con la medesima legge provinciale n. 12 e con leggi provinciali ad essa successive. 4. Alla nomina di cui al comma precedente la giunta provvede previa richiesta di positiva valutazione dell'idoneita' del funzionario allo svolgimento dell'incarico cui la nomina stessa si riferisce da effettuarsi da parte della commissione prevista dal terzo comma dell'art. 12 in relazione ai titoli risultanti dal fascicolo personale del candidato e mediante apposito esame colloquio le cui modalita' di svolgimento saranno stabilite dalla stessa giunta provinciale con proprio atto deliberativo. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino al verificarsi dei presupposti di cui al primo comma dell'art. 26 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.