la seguente legge: Art. 1. 1. I termini previsti dal primo comma dell'art. 40, dal primo comma dell'art. 65 e dal primo comma dell'art. 69 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli previsti dal secondo comma dell'art. 15 della legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni, sono riaperti per un periodo di quindici giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le domande presentate ai sensi del comma 1 sono considerate ai fini della predisposizione dei piani finanziari relativi al 1988 previsti dalle leggi indicate nel medesimo comma e il possesso dei requisiti da parte dei richiedenti e' valutato con riferimento alla data del 31 dicembre 1987. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sara' pubblicata nel Bolllettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia. Trento, addi' 21 marzo 1988 ANGELI Visto, il commissario del Governo per la provincia: CATALANI