la seguente legge: Art. 1. I commi primo e secondo dell'art. 9 della legge regionale 13 novembre 1985, n. 6, sono sostituiti dai seguenti: "1. Scaduto il termine di cui al precedente articolo gli uffici del catasto provvedono ad eliminare i cambiamenti introdotti in via provvisoria negli atti catastali in base al tipo di frazionamento divenuto inefficace ed a tutti gli eventuali tipi di frazionamento successivi ad esso collegati, nonche' ad evidenziare l'intervenuta inefficacia sull'originale e sulle copie autentiche del tipo stesso. 2. Qualora la dichiarazione di inefficacia sia richiesta dal professionista che ha presentato il tipo di frazionamento, gli uffici del catasto provvedono agli adempimenti di cui al comma precedente, sempreche' vi sia l'assenso del professionista che ha presentato tipi di frazionamento successivi ad esso collegati".