(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 20 del 3 maggio 1988) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 che delega alla provincia autonoma di Trento l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti la materia dei servizi antincendi nel territorio della provincia compresa l'attuazione e la gestione delle provvidenze in favore dei Vigili del fuoco volontari per infortunio e per malattia; Visto l'art. 33 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 che prevede, tra l'altro, che la misura dell'indennita' per inabilita' temporanea e permanente da corrispondere ai Vigili del fuoco volontari ed alle persone chiamate a prestare la propria opera in base all'art. 26 della stessa legge venga determinata con regolamento; Visti gli articoli 7 e 9 del citato regolamento che fissano la percentuale della rendita da corrispondere a favore della moglie e dei figli del vigile infortunato, rispettivamente alla vedova ed ai figli superstiti nel caso di morte, nella miusra di un ventesimo nel caso di infortunio e, nel caso di morte, del 50% per la vedova e del 20% per il figlio legittimo, naturale riconosciuto o riconoscibile e adottivo fino al raggiungimento del 18 anno di eta', omissis.....; Visto l'art. 33 lettera b) II comma della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 che stabilisce che il trattamento delle indennita' effettuate dalla cassa antincendi non deve essere inferiore a quello applicato dall'I.N.A.I.L. in favore dei suoi assistiti; Ravvisata l'opportunita' di estendere ai beneficiari delle rendite erogate dalla cassa regionale antincendi il diritto di cui agli articoli 77 e 85 - II comma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e precisamente la corresponsione della maggiorazione delle rendite ai beneficiari che abbiano superato il 18 anno di eta' e si ritrovano nelle condizioni ipotizzate dalla legge (studenti medi, universitari); Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 1421 di data 26 febbraio 1988 non soggetta alla registrazione della Corte dei conti; Decreta: Art. 1. L'articolo 7 ultimo comma del regolamento di esecuzione della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 approvato con decreto del presidente della giunta regionale 25 maggio 1956, n. 32 e' integrato come segue: ".... nonche' per tutta la durata normale del corso scolastico, ma non oltre il ventiseiesimo anno di eta', se studenti universitari".