(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  regione Trentino-Alto
Adige n. 20 del 3 maggio 1988)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista  la  legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 che delega alla
provincia   autonoma   di   Trento   l'esercizio    delle    funzioni
amministrative   inerenti  la  materia  dei  servizi  antincendi  nel
territorio della provincia compresa l'attuazione e la gestione  delle
provvidenze in favore dei Vigili del fuoco volontari per infortunio e
per malattia;
   Visto  l'art.  33  della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 che
prevede, tra l'altro, che la misura  dell'indennita'  per  inabilita'
temporanea   e  permanente  da  corrispondere  ai  Vigili  del  fuoco
volontari ed alle persone chiamate a prestare  la  propria  opera  in
base   all'art.   26   della   stessa  legge  venga  determinata  con
regolamento;
   Visti  gli  articoli  7  e 9 del citato regolamento che fissano la
percentuale della rendita da corrispondere a favore  della  moglie  e
dei  figli  del vigile infortunato, rispettivamente alla vedova ed ai
figli superstiti nel caso di morte, nella miusra di un ventesimo  nel
caso  di infortunio e, nel caso di morte, del 50% per la vedova e del
20% per il figlio legittimo, naturale riconosciuto o riconoscibile  e
adottivo fino al raggiungimento del 18 anno di eta', omissis.....;
   Visto  l'art.  33  lettera  b)  II  comma della legge regionale 20
agosto 1954, n. 24 che stabilisce che il trattamento delle indennita'
effettuate  dalla cassa antincendi non deve essere inferiore a quello
applicato dall'I.N.A.I.L. in favore dei suoi assistiti;
   Ravvisata l'opportunita' di estendere ai beneficiari delle rendite
erogate dalla cassa regionale  antincendi  il  diritto  di  cui  agli
articoli  77  e  85  -  II  comma  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e precisamente  la  corresponsione
della maggiorazione delle rendite ai beneficiari che abbiano superato
il 18 anno di eta' e si ritrovano nelle condizioni ipotizzate  dalla
legge (studenti medi, universitari);
   Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 1421 di data
26 febbraio 1988 non soggetta  alla  registrazione  della  Corte  dei
conti;
 
                               Decreta:
                               Art. 1.
 
   L'articolo  7  ultimo  comma  del  regolamento di esecuzione della
legge regionale 20 agosto 1954,  n.  24  approvato  con  decreto  del
presidente  della giunta regionale 25 maggio 1956, n. 32 e' integrato
come segue: ".... nonche' per  tutta  la  durata  normale  del  corso
scolastico,  ma  non oltre il ventiseiesimo anno di eta', se studenti
universitari".