la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
Programmi  regionali  di  opere  pubbliche  di  competenza degli enti
locali
   1.  La  regione Friuli-Venezia Giulia sulla base delle procedure e
degli  interventi  previsti  dalla  presente  legge   provvede   agli
adempimenti  di  cui  all'art.  10, commi 4 e 5, del decreto legge 31
agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
ottobre  1987,  n. 440, nonche' alle successive analoghe disposizioni
che saranno emanate dallo Stato in materia di finanza locale.
   2.  La  giunta regionale approva annualmente il programma di opere
pubbliche di competenza degli  enti  locali  da  realizzarsi  con  il
finanziamento  della  Cassa  depositi  e  prestiti  e con il concorso
finanziario della Regione, previa  consultazione  dei  rappresentanti
delle   sezioni  regionali  del  Friuli-Venezia  Giulia  dell'U.P.I.,
dell'A.N.C.I.  e  dell'U.N.C.E.M.,  nonche'  dei   presidenti   delle
Amministrazioni provinciali o loro delegati.
   3.  Per il finanziamento delle opere comprese nel programma di cui
al comma 2 l'amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  concedere
contributi  in  capitale  od in annualita' in misura non inferiore al
cinque per cento della spesa,  a  valere  sulle  leggi  regionali  di
intervento, relative alle seguenti opere:
     a) opere igienico-sanitarie, ai sensi degli articoli 3 e 6 della
legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68;
     b)   impianti  di  smaltimento  dei  rifiuti  urbani,  ai  sensi
dell'art. 31  della  legge  regionale  7  settembre  1987,  n.  30  e
dell'art. 6 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34;
     c)  municipi  e  cimiteri,  ai  sensi degli articoli 1 e 2 della
legge regionale 4 maggio 1978, n. 33;
     d) reti di distribuzione di gas combustibile, ai sensi dell'art.
3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63;
     e)  edilizia  scolastica, ai sensi degli articoli 2, 3 e 6 della
legge regionale 30 agosto 1976, n. 48;
     f)   viabilita'  locale,  ai  sensi  dell'art.  11  della  legge
regionale 20 maggio 1985, n. 22.
   4.  Per il finanziamento delle opere comprese nel programma di cui
al comma 2, l'amministrazione regionale, e'  altresi'  autorizzata  a
concedere alle amministrazioni provinciali contributi annui costanti,
per un periodo non superiore ad anni venti, nella misura massima  del
5  per  cento  della  spesa  ritenuta  ammissibile,  per  l'acquisto,
costruzione, ristrutturazione o completamento di edifici destinati  a
sedi  delle amministrazioni provinciali od a sedi di uffici pubblici,
cui le amministrazioni provinciali siano tenute a provvedere.
   5.  Le  domande  di  contributo,  a  valere  sulle  relative leggi
regionali d'intervento, per opere comprese nel programma  di  cui  al
comma  2,  sono  presentate all'amministrazione regionale non oltre i
termini prescritti per l'inoltro  delle  richieste  di  finanziamento
alla  Cassa depositi e prestiti, in deroga ad eventuali altri termini
fissati dalla normativa vigente.
   6. Alle opere comprese nel programma di cui alla presente legge si
applica la disciplina prevista dalla legge regionale 31 ottobre 1986,
n. 46.