(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 23 del 19 aprile 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Campo di applicazione e periodo di validita' 1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, cosi' come risulta modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426, gli istituti giuridici ed economici risultanti dall'accordo nazionale relativo al triennio 1 gennaio 1985 - 31 dicembre 1987, stipulato il 28 aprile 1987, di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1987, riguardante il comparto del personale delle regioni e degli enti di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. 2. Gli effetti giuridici delle norme contenute nella presente legge, concernenti il triennio 1 gennaio 1985 - 31 dicembre 1987, decorrono dal 1 gennaio 1985; gli effetti economici decorrono dal 1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988. 3. Le norme della presente legge si applicano al personale del ruolo regionale, nonche' al personale degli enti pubblici non economici, comunque denominati, regionali o dipendenti dalla Regione ed operanti in materie di competenza regionale.