(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale
           della regione Calabria n. 23 del 19 aprile 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
             Campo di applicazione e periodo di validita'
 
   1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 10 della legge
29 marzo 1983, n. 93, cosi' come risulta  modificata  dalla  legge  8
agosto  1985,  n. 426, gli istituti giuridici ed economici risultanti
dall'accordo nazionale relativo al triennio  1  gennaio  1985  -  31
dicembre 1987, stipulato il 28 aprile 1987, di cui alla deliberazione
del Consiglio dei Ministri in data 30  aprile  1987,  riguardante  il
comparto del personale delle regioni e degli enti di cui all'articolo
4 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
   2.  Gli  effetti  giuridici  delle  norme contenute nella presente
legge, concernenti il triennio 1 gennaio 1985 -  31  dicembre  1987,
decorrono dal 1 gennaio 1985; gli effetti economici decorrono dal 1
gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.
   3.  Le  norme  della  presente legge si applicano al personale del
ruolo  regionale,  nonche'  al  personale  degli  enti  pubblici  non
economici,  comunque denominati, regionali o dipendenti dalla Regione
ed operanti in materie di competenza regionale.