la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  I  mezzi  finanziari  destinati  alle attivita' sportive ed ai
relativi impianti ed attrezzature, erogati dal  CONI  alla  provincia
autonoma  di  Bolzano  ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, del decreto
del Presidente della  Repubblica  28  marzo  1975,  n.  475,  vengono
utilizzati secondo le modalita' di cui ai commi successivi.
   2.  La  giunta provinciale e' autorizzata a concedere contributi a
fondo perduto e/o sovvenzioni a comuni, federazioni,  associazioni  e
organizzazioni  sportive operanti in provincia, nonche' ad altri enti
ritenuti idonei, per l'esercizio  di  attivita'  sportive  e  per  la
realizzazione di impianti ed attrezzature sportive.
   3.  Le  domande  intese  ad  ottenere  i  benefici  previsti dalla
presente legge, da presentarsi entro il termine che  sara'  stabilito
dalla  giunta  provinciale,  devono essere corredate, a seconda delle
finalita', dalla seguente documentazione:
     a)  per  le  attivita':  programma  delle  iniziative,  relativo
preventivo di spesa, piano di finanziamento;
     b)  per  gli  impianti  sportivi:  relazione  tecnica, progetto,
preventivo di spesa,  piano  di  finanziamento,  dimostrazione  della
disponibilita'  del  terreno  o  dell'immobile  per almeno nove anni,
dichiarazione del sindaco competente che l'opera corrisponde al piano
urbanistico comunale;
     c)   per   le   attrezzature:  elenco  delle  medesime  o  degli
equipaggiamenti  accompagnato  da  una  relazione   sul   fabbisogno,
preventivo di spesa e piano di finanziamento.
   4. La giunta provinciale, tenuto conto del programma di interventi
coordinato con il CONI, approva la graduatoria delle domande ritenute
ammissibili   e   concede   i  contributi  a  fondo  perduto  e/o  le
sovvenzioni.
   5. La domanda di liquidazione deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
     a)  per  le  attivita':  relazione  sull'attivita' svolta, conto
consuntivo;
     b)   per   gli   impianti   sportivi:  documentazione  di  spesa
rispettivamente stato di avanzamento o finale dei lavori;
     c) per le attrezzature: documentazione della spesa sostenuta.
   6.  Le  domande intese ad ottenere le agevolazioni finanziarie per
gli impianti ed attrezzature sportive non ammesse per esaurimento dei
fondi hanno validita' anche nell'esercizio finanziario successivo.
   7.   L'assessore   provinciale   allo   sport  puo'  concedere  ai
beneficiari dei contributi per gli impianti sportivi un'anticipazione
nella  misura massima del 50% dell'importo assegnato. La liquidazione
della somma residua avviene dopo il collaudo  di  cui  al  successivo
comma 8.
   8.   I  competenti  uffici  della  provincia  sono  autorizzati  a
effettuare  riscontri  sulla  regolarita'  dell'impiego   dei   mezzi
finanziari  oggetto della presente legge. Gli impianti finanziati con
l'intervento del CONI sono collaudati secondo le  modalita'  previste
nel protocollo d'intesa tra il CONI e la provincia.