la seguente legge: Art. 1. 1. I mezzi finanziari destinati alle attivita' sportive ed ai relativi impianti ed attrezzature, erogati dal CONI alla provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475, vengono utilizzati secondo le modalita' di cui ai commi successivi. 2. La giunta provinciale e' autorizzata a concedere contributi a fondo perduto e/o sovvenzioni a comuni, federazioni, associazioni e organizzazioni sportive operanti in provincia, nonche' ad altri enti ritenuti idonei, per l'esercizio di attivita' sportive e per la realizzazione di impianti ed attrezzature sportive. 3. Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge, da presentarsi entro il termine che sara' stabilito dalla giunta provinciale, devono essere corredate, a seconda delle finalita', dalla seguente documentazione: a) per le attivita': programma delle iniziative, relativo preventivo di spesa, piano di finanziamento; b) per gli impianti sportivi: relazione tecnica, progetto, preventivo di spesa, piano di finanziamento, dimostrazione della disponibilita' del terreno o dell'immobile per almeno nove anni, dichiarazione del sindaco competente che l'opera corrisponde al piano urbanistico comunale; c) per le attrezzature: elenco delle medesime o degli equipaggiamenti accompagnato da una relazione sul fabbisogno, preventivo di spesa e piano di finanziamento. 4. La giunta provinciale, tenuto conto del programma di interventi coordinato con il CONI, approva la graduatoria delle domande ritenute ammissibili e concede i contributi a fondo perduto e/o le sovvenzioni. 5. La domanda di liquidazione deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) per le attivita': relazione sull'attivita' svolta, conto consuntivo; b) per gli impianti sportivi: documentazione di spesa rispettivamente stato di avanzamento o finale dei lavori; c) per le attrezzature: documentazione della spesa sostenuta. 6. Le domande intese ad ottenere le agevolazioni finanziarie per gli impianti ed attrezzature sportive non ammesse per esaurimento dei fondi hanno validita' anche nell'esercizio finanziario successivo. 7. L'assessore provinciale allo sport puo' concedere ai beneficiari dei contributi per gli impianti sportivi un'anticipazione nella misura massima del 50% dell'importo assegnato. La liquidazione della somma residua avviene dopo il collaudo di cui al successivo comma 8. 8. I competenti uffici della provincia sono autorizzati a effettuare riscontri sulla regolarita' dell'impiego dei mezzi finanziari oggetto della presente legge. Gli impianti finanziati con l'intervento del CONI sono collaudati secondo le modalita' previste nel protocollo d'intesa tra il CONI e la provincia.