la seguente legge:
 
                               Art. 1.
              Contributi per l'acquisto di fondi rustici
 
   1.  Allo  scopo  di  favorire  la  formazione e lo svilluppo della
proprieta'  diretto-coltivatrice,  l'amministrazione  provinciale  e'
autorizzata  a  concedere  contributi  costanti in conto interessi su
mutui della durata massima di anni 15, e comunque  non  inferiore  ad
anni 10, per l'acquisto di masi chiusi o di fondi rustici idonei alla
costituzione ed all'ampliamento di masi chiusi,  esclusi  i  casi  di
assistenza a coltivatori diretti assuntori di masi chiusi di cui alla
legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, e, successive modifiche  ed
integrazioni;  il  tasso  a  carico  del beneficiario non puo' essere
inferiore a quello minimo fissato dallo Stato.
   2.   Per   poter  beneficiare  dei  contributi  di  cui  sopra  il
richiedente non deve avere alienato negli ultimi 5 anni fondi rustici
con una superficie maggiore di 3.000 m(Elevato al Quadrato).