la seguente legge: Art. 1. Contributi per l'acquisto di fondi rustici 1. Allo scopo di favorire la formazione e lo svilluppo della proprieta' diretto-coltivatrice, l'amministrazione provinciale e' autorizzata a concedere contributi costanti in conto interessi su mutui della durata massima di anni 15, e comunque non inferiore ad anni 10, per l'acquisto di masi chiusi o di fondi rustici idonei alla costituzione ed all'ampliamento di masi chiusi, esclusi i casi di assistenza a coltivatori diretti assuntori di masi chiusi di cui alla legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, e, successive modifiche ed integrazioni; il tasso a carico del beneficiario non puo' essere inferiore a quello minimo fissato dallo Stato. 2. Per poter beneficiare dei contributi di cui sopra il richiedente non deve avere alienato negli ultimi 5 anni fondi rustici con una superficie maggiore di 3.000 m(Elevato al Quadrato).