la seguente legge: Art. 1. 1. Nelle classi con indirizzo in informatica presso gli istituti tecnici industriali in lingua tedesca si applicano gli orari settimanali delle lezioni di cui all'allegata tabella A). 2. Nelle classi e per le singole materie dell'indirizzo di cui al precedente comma trovano applicazione i programmi di insegnamento e di esame fissati nei provvedimenti richiamati nelle note in calce alla suddetta tabella A).