la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Nelle  classi con indirizzo in informatica presso gli istituti
tecnici  industriali  in  lingua  tedesca  si  applicano  gli   orari
settimanali delle lezioni di cui all'allegata tabella A).
   2.  Nelle classi e per le singole materie dell'indirizzo di cui al
precedente comma trovano applicazione i programmi di  insegnamento  e
di  esame  fissati  nei  provvedimenti richiamati nelle note in calce
alla suddetta tabella A).