la seguente legge: Art. 1. L'affidamento etero-familiare e familiare 1. L'affidamento familiare, ai sensi della presente legge, si ha quando, per iniziativa d'ufficio, un minore venga affidato, con il consenso dei genitori (o del genitore esercente la potesta') a persone estranee al proprio nucleo familiare, a tempo pieno ma non per un periodo indefinito. 2. L'affidamento puo' aver luogo presso una persona singola o una famiglia o comunita' di tipo familiare, non legate da un rapporto di parentela entro il 3 grado rispetto al minore affidato. 3. Puo' aver luogo anche nell'ambito parentale, presso parenti entro il 3 grado, quando sussistano, per questa soluzione, presupposti di opportunita'. 4. L'affidamento presuppone in ogni caso che il minore affidato sia transitoriamente privo di un idoneo ambiente familiare proprio, a seguito di una incapacita' o impossibilita' dei genitori (o del genitore esercente la potesta') di prendersi diretta cura di lui.