la seguente legge:
 
                               Art. 1.
              L'affidamento etero-familiare e familiare
 
   1.  L'affidamento  familiare, ai sensi della presente legge, si ha
quando, per iniziativa d'ufficio, un minore venga  affidato,  con  il
consenso  dei  genitori  (o  del  genitore  esercente  la potesta') a
persone estranee al proprio nucleo familiare, a tempo  pieno  ma  non
per un periodo indefinito.
   2.  L'affidamento puo' aver luogo presso una persona singola o una
famiglia o comunita' di tipo familiare, non legate da un rapporto  di
parentela entro il 3 grado rispetto al minore affidato.
   3.  Puo'  aver  luogo  anche nell'ambito parentale, presso parenti
entro  il  3  grado,  quando  sussistano,  per   questa   soluzione,
presupposti di opportunita'.
   4.  L'affidamento  presuppone  in ogni caso che il minore affidato
sia transitoriamente privo di un idoneo ambiente familiare proprio, a
seguito  di  una  incapacita'  o  impossibilita'  dei genitori (o del
genitore esercente la potesta') di prendersi diretta cura di lui.