la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Funzioni amministrative
 
   1.  Le funzioni amministrative in materia di usi civici attribuite
ai sensi della normativa vigente  al  commissario  regionale  per  la
liquidazione  degli  usi  civici  sono  esercitate dall'assessore per
l'agricoltura e le foreste; i  relativi  provvedimenti  costituiscono
titoli per le iscrizioni tavolari.