la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo l'art. 1 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, vengono inseriti i seguenti articoli: "Art. 1-bis. - 1. Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della presente legge: a) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; b) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; c) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare; d) i ghiacciai e circhi glaciali; e) i parchi nazionali o provinciali, nonche' i territori di protezione esterna degli stessi; f) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento; g) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; h) le zone di interesse archeologico. 2. Nei territori coperti da foreste e da boschi sono consentite le utilizzazioni boschive, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, protezione, anticendio e di conservazione previste ed autorizzate in base alle norme vigenti in materia. 3. Chiunque intende eseguire lavori nei territori definiti dal primo comma deve chiedere l'autorizzazione di cui all'art. 7. 4. Non e' richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 7, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonche' per l'esercizio dell'attivita' agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attivita' ed opere che non compromettano l'assetto idrogeologico del territorio". "Art. 1-ter. - 1. Il piano urbanistico comunale deve essere integrato da un allegato grafico nel quale vengono evidenziati i vincoli paesaggistici imposti ai sensi del precedente art. 1- bis e con i decreti di vincolo paesaggistico di cui all'art. 4".