la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Dopo  l'art.  1 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16,
vengono inseriti i seguenti articoli:
   "Art. 1-bis. - 1. Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi
della presente legge:
     a)  i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della
profondita' di 300  metri  dalla  linea  di  battigia,  anche  per  i
territori elevati sui laghi;
     b) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi
di cui al testo unico delle disposizioni  di  legge  sulle  acque  ed
impianti  elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, e relative sponde o piede degli argini per una  fascia  di  150
metri ciascuna;
     c)  le  montagne  per la parte eccedente 1.600 metri sul livello
del mare;
     d) i ghiacciai e circhi glaciali;
     e)  i  parchi  nazionali  o  provinciali, nonche' i territori di
protezione esterna degli stessi;
     f)  i  territori  coperti  da  foreste  e  da  boschi, ancorche'
percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti  a  vincolo  di
rimboschimento;
     g)  le  zone  umide  incluse  nell'elenco  di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
     h) le zone di interesse archeologico.
   2. Nei territori coperti da foreste e da boschi sono consentite le
utilizzazioni boschive, la forestazione, la riforestazione, le  opere
di  bonifica,  protezione,  anticendio e di conservazione previste ed
autorizzate in base alle norme vigenti in materia.
   3.  Chiunque  intende  eseguire  lavori nei territori definiti dal
primo comma deve chiedere l'autorizzazione di cui all'art. 7.
   4.  Non  e'  richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 7, per gli
interventi   di    manutenzione    ordinaria,    straordinaria,    di
consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo
stato dei luoghi e l'aspetto esteriore  degli  edifici,  nonche'  per
l'esercizio  dell'attivita'  agro-silvo-pastorale  che  non  comporti
alterazione  permanente  dello  stato  dei  luoghi  per   costruzioni
edilizie  od  altre opere civili, e sempre che si tratti di attivita'
ed  opere  che  non   compromettano   l'assetto   idrogeologico   del
territorio".
  "Art.  1-ter.  -  1.  Il  piano  urbanistico  comunale  deve essere
integrato da un allegato grafico  nel  quale  vengono  evidenziati  i
vincoli  paesaggistici  imposti ai sensi del precedente art. 1- bis e
con i decreti di vincolo paesaggistico di cui all'art. 4".