la seguente legge: Art. 1. 1. Sino all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988, e comunque non oltre il 31 gennaio 1988, e' autorizzato ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, l'esercizio provvisorio del bilancio della provincia per l'anno 1988 presentato al consiglio provinciale. 2. Nei termini indicati al comma precedente e' autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988 rispettivamente della sezione provinciale della cassa regionale antincendi e del corpo permanente dei Vigili del fuoco di Bolzano.