la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Sino  all'approvazione  del  bilancio di previsione per l'anno
finanziario 1988, e  comunque  non  oltre  il  31  gennaio  1988,  e'
autorizzato  ai  sensi  dell'art.  32,  secondo  comma,  della  legge
provinciale  26  aprile  1980,  n.  8,  l'esercizio  provvisorio  del
bilancio  della  provincia  per  l'anno  1988 presentato al consiglio
provinciale.
   2.  Nei  termini  indicati  al  comma  precedente  e'  autorizzato
l'esercizio  provvisorio  del  bilancio  di  previsione  per   l'anno
finanziario  1988  rispettivamente  della  sezione  provinciale della
cassa regionale antincendi e del  corpo  permanente  dei  Vigili  del
fuoco di Bolzano.