la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo la lettera c) del secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, vengono aggiunte le seguenti lettere: " d) alla concessione di contributi ai comuni per l'acquisto e l'urbanizzazione primaria di aree edificabili necessarie per la ricostruzione di fabbricati distrutti; e) alla concessione di sovvenzioni una tantum in favore delle famiglie". 2. Il terzo comma dell'art. 1 della legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, e' sostituito dal seguente: "3 La ricostruzione dei fabbricati urbani di cui alla lettera a) del secondo comma, ove per ragioni di sicurezza non possa avvenire nella stessa posizione, puo' essere effettuata anche in altra sede nell'ambito della zona colpita dall'evento calamitoso. Qualora per la ricostruzione dei fabbricati distrutti si renda necessaria l'individuazione di altre aree edificabili, per la relativa procedura di modifica del piano urbanistico comunale i termini di cui all'art. 16 dell'ordinamento urbanistico provinciale sono ridotti alla meta' e non si applica il riparto tra aree destinate all'edilizia residenziale privata ed all'edilizia abitativa agevolata di cui all''art. 18 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche. Le aree edificabili cosi' individuate sono espropriate dai comuni e cedute in proprieta' ai richiedenti che devono cedere in cambio al comune l'area su cui insisteva il fabbricato distrutto". 3. Al quarto comma dell'art. 1 della legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, vengono aggiunti i seguenti periodi: "Per l'espropriazione delle aree eventualmente necessarie per la ricostruzione si applicano le disposizioni di cui alla parte seconda della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche. La misura dell'indennita' di esproprio e' determinata dalla media tra l'indennita' spettante ai sensi dell'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e l'indennita' spettante ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7".