la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Dopo  la  lettera c) del secondo comma dell'art. 1 della legge
provinciale 21 maggio  1968,  n.  7,  vengono  aggiunte  le  seguenti
lettere:
    "  d)  alla  concessione di contributi ai comuni per l'acquisto e
l'urbanizzazione primaria  di  aree  edificabili  necessarie  per  la
ricostruzione di fabbricati distrutti;
     e)  alla  concessione  di sovvenzioni una tantum in favore delle
famiglie".
   2.  Il  terzo  comma dell'art. 1 della legge provinciale 21 maggio
1968, n. 7, e' sostituito dal seguente:
   "3  La  ricostruzione dei fabbricati urbani di cui alla lettera a)
del secondo comma, ove per ragioni di sicurezza  non  possa  avvenire
nella  stessa  posizione,  puo' essere effettuata anche in altra sede
nell'ambito della zona colpita dall'evento calamitoso. Qualora per la
ricostruzione   dei   fabbricati   distrutti   si   renda  necessaria
l'individuazione di altre aree edificabili, per la relativa procedura
di  modifica del piano urbanistico comunale i termini di cui all'art.
16 dell'ordinamento urbanistico provinciale sono ridotti alla meta' e
non   si   applica   il   riparto  tra  aree  destinate  all'edilizia
residenziale privata  ed  all'edilizia  abitativa  agevolata  di  cui
all''art.  18  della  legge  provinciale  20  agosto  1972,  n. 15, e
successive modifiche. Le  aree  edificabili  cosi'  individuate  sono
espropriate  dai  comuni  e  cedute  in proprieta' ai richiedenti che
devono cedere  in  cambio  al  comune  l'area  su  cui  insisteva  il
fabbricato distrutto".
   3.  Al  quarto comma dell'art. 1 della legge provinciale 21 maggio
1968,   n.   7,   vengono   aggiunti   i   seguenti   periodi:   "Per
l'espropriazione   delle   aree   eventualmente   necessarie  per  la
ricostruzione si applicano le disposizioni di cui alla parte  seconda
della   legge  provinciale  20  agosto  1972,  n.  15,  e  successive
modifiche. La misura  dell'indennita'  di  esproprio  e'  determinata
dalla  media  tra  l'indennita' spettante ai sensi dell'art. 13 della
legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e  l'indennita'  spettante  ai  sensi
degli articoli 25 e 26 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7".