la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Sono  autorizzate  per sanatoria le maggiori e minori entrate,
rispettivamente le maggiori  e  minori  spese  della  provincia,  per
l'esercizio finanziario 1987, di cui alle annesse tabelle A e B.
   2.  Sono  altresi'  autorizzate per sanatoria le maggiori e minori
entrate e le maggiori spese  della  sezione  provinciale  di  Bolzano
della  Cassa  regionale  antincendi e del corpo permanente dei vigili
del fuoco di Bolzano, per l'esercizio finanziario 1987, di  cui  alle
annesse tabelle C e E.
   3.  Restano  validi gli atti e i provvedimenti adottati dagli enti
sopraindicati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed  i  rapporti
giuridici  sorti  durante  la gestione provvisoria, a sensi dell'art.
33, comma 3, della legge provinciale 26  aprile  1980,  n.  8,  delle
disposizioni  e  dei  capitoli  di  bilancio non coinvolti nel rinvio
governativo delle leggi provinciali "Disposizioni finanziarie assunte
in  connessione  con  l'assestamento del bilancio di previsione della
provincia per l'anno finanziario 1987", e "Assestamento del  bilancio
di previsione della provincia per l'anno finanziario 1987".