la seguente legge: Art. 1. 1. Sono autorizzate per sanatoria le maggiori e minori entrate, rispettivamente le maggiori e minori spese della provincia, per l'esercizio finanziario 1987, di cui alle annesse tabelle A e B. 2. Sono altresi' autorizzate per sanatoria le maggiori e minori entrate e le maggiori spese della sezione provinciale di Bolzano della Cassa regionale antincendi e del corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano, per l'esercizio finanziario 1987, di cui alle annesse tabelle C e E. 3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dagli enti sopraindicati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti durante la gestione provvisoria, a sensi dell'art. 33, comma 3, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, delle disposizioni e dei capitoli di bilancio non coinvolti nel rinvio governativo delle leggi provinciali "Disposizioni finanziarie assunte in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1987", e "Assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1987".