la seguente legge: Art. 1. Controllo e vigilanza L'amministrazione provinciale svolge d'accordo con i competenti istituti di vigilanza per l'esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, i compiti ad essa attribuiti dall'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, inerenti il controllo e la vigilanza sulla preparazione e sul commercio di prodotti vitivinicoli. 2. I compiti di cui al primo comma sono svolti dall'ufficio frutti-viticoltura e colture speciali e dal laboratorio chimico provinciale.