la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Controllo e vigilanza
 
   L'amministrazione  provinciale  svolge  d'accordo con i competenti
istituti di vigilanza per l'esecuzione  del  regio  decreto-legge  15
ottobre  1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562,
i compiti ad essa attribuiti dall'art. 62 del decreto del  Presidente
della  Repubblica  10 giugno 1955, n. 987, inerenti il controllo e la
vigilanza  sulla   preparazione   e   sul   commercio   di   prodotti
vitivinicoli.
   2.  I  compiti  di  cui  al  primo  comma sono svolti dall'ufficio
frutti-viticoltura e  colture  speciali  e  dal  laboratorio  chimico
provinciale.