(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 23 del 26 aprile 1988) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. All'art. 3 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 32, e' aggiunto il seguente nuovo comma: "3. In deroga a quanto stabilito nei due precedenti commi, per scopi scientifici o didattici la giunta provinciale puo' autorizzare i Musei di scienze naturali di Trento e Rovereto o altri enti aventi esclusivamente scopi scientifici o didattici ad esercitare direttamente o avvalendosi di tassidermistici autorizzati l'imbalsamazione di qualsiasi animale; per gli esemplari appartenenti a specie oggetto di tutela da parte delle leggi venatorie e non incluse nell'elenco di quelle cacciabili deve essere dichiarata la legittima provenienza mediante certificazione rilasciata dal Servizio provinciale foreste, caccia e pesca". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia. Trento, addi' 18 aprile 1988 ANGELI Visto, il commissario del Governo per la provincia: CATALANI