(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  regione Trentino-Alto
Adige n. 23 del 10 maggio 1988)
 
                       IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                             HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                                Art. 1
 
   1.  L'art.  3  della  legge  provinciale  8 giugno 1987, n. 10, e'
sostituito dal seguente:
"Art.  3.  Sessione  riservata  di  esami  per il conseguimento della
abilitazione all'insegnamento nella scuola provinciale  dell'infanzia
ai fini della immissione in ruolo. - 1. Entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della  presente  legge  la  giunta  provinciale  e'
autorizzata  ad  indire  una  sessione  riservata  di  esami  per  il
conseguimento  della  abilitazione  all'insegnamento   nella   scuola
provinciale  dell'infanzia,  con  una  prova  orale,  ai  fini  della
immisione in ruolo.
   2.  La prova scritta consistera' nella trattazione di un argomento
relativo agli  orientamenti  dell'attivita'  educativa  della  scuola
materna  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
settembre  1969,  n.  647,  con  particolare  riferimento  alla   sua
impostazione  metodologica.  La  prova  orale  avra' come riferimento
iniziale i contenuti della prova scritta e tendera' a svilupparne  le
connessioni  con  altri argomenti dei suddetti orientamenti, anche ai
fini di una piu' organica valutazione  dell'esperienza  professionale
acquisita dal candidato.
   3.  Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con
visita fiscale o per gravissimi motivi di famiglia riconosciuti  tali
dalla   commissione   giudicatrice,   si   trovino   nella   assoluta
impossibilita' di partecipare alla prova scritta, e' data facolta' di
sostenere  la prova stessa in un periodo fissato dall'organo che cura
lo svolgimento della procedura concorsuale  prima  della  conclusione
del concorso.
   4.  Alla  sessione  riservata  degli  esami  di  cui al comma 1 e'
ammesso il personale insegnante che, alla data del  31  agosto  1987,
abbia   prestato   servizio   non  di  ruolo  in  scuole  provinciali
dell'infanzia quale  insegnante  incaricato  annuale  e/o  insegnante
supplementare,  ai sensi dell'articolo 188 della legge provinciale 29
aprile 1983, n. 12, per almeno due anni, per non meno di  180  giorni
ciascuno, anche non continuativi, di cui almeno un anno nel corso del
triennio  scolastico  1984-1985,  1985-1986,  1986-1987.  Per   detto
personale si prescinde dal limite di eta'.
   5.  La  commissione  esaminatrice  e' quella stabilita dal comma 1
dell'art. 69 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.
   6.  La sessione riservata degli esami di cui al comma 1 e' indetta
contestualmente al primo concorso pubblico di cui all'art. 171  della
legge  provinciale  29  aprile  1983,  n. 12, successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge.
   7.   Gli   insegnanti   che   abbiano   conseguito  l'abilitazione
all'insegnameto ai sensi del  comma  1  sono  immessi  in  ruolo  con
decorrenza giuridica dal 1 settembre 1988.
   8.   La   sede  di  servizio  sara'  assegnata  sulla  base  della
graduatoria dell'esame di cui al  comma  1  integrata  dal  punteggio
derivante  dai  titoli  richiesti  per  il  pubblico  concorso di cui
all'art. 171 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.
   9.  Il  personale  insegnante  che  abbia prestato servizio non di
ruolo in scuole provinciali dell'infanzia con i requisiti di  cui  al
comma  4  e  che  abbia conseguito l'idoneita' a seguito del concorso
pubblico indetto con bando in data 24  gennaio  1978  e'  immesso  in
ruolo con decorrenza dal 1 settembre 1988.
   10.  Agli  insegnanti  immessi in ruolo per effetto del comma 9 la
sede di servizio e' assegnata  secondo  la  loro  collocazione  nella
graduatoria  provinciale  incarichi  e  supplenze  relative  all'anno
scolastico 1986-1987 con priorita' rispetto al personale  immesso  in
ruolo ai sensi del comma 7".