(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 23 del 10 maggio 1988) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. L'art. 3 della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. Sessione riservata di esami per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento nella scuola provinciale dell'infanzia ai fini della immissione in ruolo. - 1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta provinciale e' autorizzata ad indire una sessione riservata di esami per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento nella scuola provinciale dell'infanzia, con una prova orale, ai fini della immisione in ruolo. 2. La prova scritta consistera' nella trattazione di un argomento relativo agli orientamenti dell'attivita' educativa della scuola materna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 647, con particolare riferimento alla sua impostazione metodologica. La prova orale avra' come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e tendera' a svilupparne le connessioni con altri argomenti dei suddetti orientamenti, anche ai fini di una piu' organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal candidato. 3. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimi motivi di famiglia riconosciuti tali dalla commissione giudicatrice, si trovino nella assoluta impossibilita' di partecipare alla prova scritta, e' data facolta' di sostenere la prova stessa in un periodo fissato dall'organo che cura lo svolgimento della procedura concorsuale prima della conclusione del concorso. 4. Alla sessione riservata degli esami di cui al comma 1 e' ammesso il personale insegnante che, alla data del 31 agosto 1987, abbia prestato servizio non di ruolo in scuole provinciali dell'infanzia quale insegnante incaricato annuale e/o insegnante supplementare, ai sensi dell'articolo 188 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, per almeno due anni, per non meno di 180 giorni ciascuno, anche non continuativi, di cui almeno un anno nel corso del triennio scolastico 1984-1985, 1985-1986, 1986-1987. Per detto personale si prescinde dal limite di eta'. 5. La commissione esaminatrice e' quella stabilita dal comma 1 dell'art. 69 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12. 6. La sessione riservata degli esami di cui al comma 1 e' indetta contestualmente al primo concorso pubblico di cui all'art. 171 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 7. Gli insegnanti che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnameto ai sensi del comma 1 sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 1988. 8. La sede di servizio sara' assegnata sulla base della graduatoria dell'esame di cui al comma 1 integrata dal punteggio derivante dai titoli richiesti per il pubblico concorso di cui all'art. 171 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12. 9. Il personale insegnante che abbia prestato servizio non di ruolo in scuole provinciali dell'infanzia con i requisiti di cui al comma 4 e che abbia conseguito l'idoneita' a seguito del concorso pubblico indetto con bando in data 24 gennaio 1978 e' immesso in ruolo con decorrenza dal 1 settembre 1988. 10. Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma 9 la sede di servizio e' assegnata secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale incarichi e supplenze relative all'anno scolastico 1986-1987 con priorita' rispetto al personale immesso in ruolo ai sensi del comma 7".