(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 23 del 26 aprile 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 2 della legge regionale 30 agosto 1982, e' sostituito dal seguente: "L'assicurazione per i rischi di morte e di invalidita' permanente e temporanea copre gli infortuni che i consiglieri regionali possono subire nel corso del mandato consiliare per ogni causa connessa con il loro servizio. Il 90% del premio di assicurazione e' a carico del bilancio regionale; il residuo 10% e' a carico dei consiglieri regionali. Il contratto di assicurazione deve prevedere indennita' non superiori ai seguenti massimali: L. 300.000.000 in caso di morte; L. 300.000.000 in caso di invalidita' permanente; L. 80.000 per ogni giorno di invalidita' temporanea derivante da causa connessa all'infortunio subito. La relativa convenzione deve essere stipulata con Istituti assicurativi che abbiano un capitale sociale non inferiore a 50 miliardi interamente versato nonche' con Istituti appositamente e temporaneamente raggruppati ciascuno dei quali abbia un capitale sociale di almeno dieci miliardi interamente versato. La convenzione e' stipulata dal presidente del consiglio regionale previa deliberazione dell'ufficio di presidenza".