(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 23
                         del 26 aprile 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  2  della legge regionale 30 agosto 1982, e' sostituito dal
seguente:
   "L'assicurazione per i rischi di morte e di invalidita' permanente
e temporanea copre gli infortuni che i consiglieri regionali  possono
subire  nel  corso del mandato consiliare per ogni causa connessa con
il loro servizio.
   Il  90%  del  premio  di  assicurazione  e'  a carico del bilancio
regionale; il residuo 10% e' a carico dei consiglieri regionali.
   Il  contratto  di  assicurazione  deve  prevedere  indennita'  non
superiori ai seguenti massimali:
    L. 300.000.000 in caso di morte;
    L. 300.000.000 in caso di invalidita' permanente;
    L.  80.000 per ogni giorno di invalidita' temporanea derivante da
causa connessa all'infortunio subito.
   La   relativa  convenzione  deve  essere  stipulata  con  Istituti
assicurativi che abbiano un  capitale  sociale  non  inferiore  a  50
miliardi  interamente  versato  nonche'  con Istituti appositamente e
temporaneamente raggruppati ciascuno  dei  quali  abbia  un  capitale
sociale di almeno dieci miliardi interamente versato.
   La convenzione e' stipulata dal presidente del consiglio regionale
previa deliberazione dell'ufficio di presidenza".