la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1.  E'  abrogato il quinto comma dell'art. 3 della legge regionale
16 maggio 1986, n. 13.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Emilia-Romagna.
    Bologna, addi' 3 maggio 1988
 
                               GUERZONI