(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 48 del 20 maggio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Computo dell'indennita' a giornata di presenza 1. L'indennita' a giornata di presenza di cui all'art. 3, primo comma, della legge regionale 14 dicembre 1981, n. 46, nonche' la maggiorazione di cui al terzo comma del medesimo art. 3 della citata legge regionale 46/81 sono liquidate forfettariamente su sedici presenze mensili per tutti i Consiglieri regionali indipendentemente dalle funzioni e dalle attivita' svolte, a norma di Statuto. 2. Per ogni assenza alle sedute del consiglio, della giunta, della conferenza di capigruppo e dell'ufficio di presidenza deve essere operata una trattenuta sull'indennita' a giornata di presenza e, se dovuta, sulla relativa maggiorazione, pari, rispettivamente, ad un sedicesimo dell'importo liquidato a norma del primo comma. 3. La trattenuta di cui al secondo comma deve essere operata anche per ogni assenza alle sedute della commissione consiliare permanente di cui il consigliere sia tenuto a far parte a norma dell'art. 13 del regolamento interno. Ogni gruppo indica nell'atto di designazione per ciascun consigliere quale commissione permanente sia da considerare la "Commissione d'obbligo" ai presenti fini. Il gruppo puo' indicare quale "Commissione d'obbligo", per tutta la durata dell'incarico, quella in cui il consigliere sia dal presidente della commissione nominato relatore in sua vece, ai sensi dell'art. 69, primo comma, del regolamento interno. 4. La trattenuta non deve essere operata quando il consigliere abbia partecipato ad una seduta, in tutto o in parte contemporanea, del consiglio, della giunta, della conferenza dei capigruppo, dell'ufficio di presidenza, della commissione consiliare d'obbligo di cui al terzo comma. Non deve parimenti essere operata quando il consigliere abbia partecipato, anche ai sensi dell'art. 20, secondo comma, dello Statuto, alla seduta, in tutto o in parte contemporanea, di altra Commissione consiliare.