(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna
                      n. 48 del 20 maggio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
            Computo dell'indennita' a giornata di presenza
 
   1.  L'indennita'  a  giornata di presenza di cui all'art. 3, primo
comma, della legge regionale 14 dicembre  1981,  n.  46,  nonche'  la
maggiorazione  di cui al terzo comma del medesimo art. 3 della citata
legge regionale  46/81  sono  liquidate  forfettariamente  su  sedici
presenze  mensili per tutti i Consiglieri regionali indipendentemente
dalle funzioni e dalle attivita' svolte, a norma di Statuto.
   2. Per ogni assenza alle sedute del consiglio, della giunta, della
conferenza di capigruppo e dell'ufficio  di  presidenza  deve  essere
operata  una  trattenuta sull'indennita' a giornata di presenza e, se
dovuta, sulla relativa maggiorazione, pari,  rispettivamente,  ad  un
sedicesimo dell'importo liquidato a norma del primo comma.
   3. La trattenuta di cui al secondo comma deve essere operata anche
per ogni assenza alle sedute della commissione consiliare  permanente
di cui il consigliere sia tenuto a far parte a norma dell'art. 13 del
regolamento interno. Ogni gruppo indica nell'atto di designazione per
ciascun  consigliere  quale commissione permanente sia da considerare
la "Commissione d'obbligo" ai presenti fini. Il gruppo puo'  indicare
quale  "Commissione  d'obbligo",  per  tutta la durata dell'incarico,
quella in cui il consigliere sia  dal  presidente  della  commissione
nominato  relatore  in  sua vece, ai sensi dell'art. 69, primo comma,
del regolamento interno.
   4.  La  trattenuta  non  deve essere operata quando il consigliere
abbia partecipato ad una seduta, in tutto o in  parte  contemporanea,
del   consiglio,  della  giunta,  della  conferenza  dei  capigruppo,
dell'ufficio di presidenza, della commissione consiliare d'obbligo di
cui  al  terzo  comma.  Non  deve  parimenti essere operata quando il
consigliere abbia partecipato, anche ai sensi dell'art.  20,  secondo
comma, dello Statuto, alla seduta, in tutto o in parte contemporanea,
di altra Commissione consiliare.