(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 64 del 23 maggio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59 e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - 1. Nell'ambito delle iniziative di cui all'art. 3, lettera a), e' autorizzata la concessione di contributi per: a) fornitura di sussidi tecnici e di attrezzature, adeguamento di automezzi privati e adattamento, nelle scuole-guida, di autoveicoli per l'insegnamento a soggetti disabili; b) superamento di barriere architettoniche nelle abitazioni private; c) sperimentazione di modalita' di partecipazione ad attivita' di carattere ricreativo, sportivo e culturale. 2. I contributi di cui al comma 1, lettera b) sono alternativi a quelli previsti dalla vigente normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica e non possono superare il limite di lire 10 milioni per progetto; le iniziative devono riferirsi ad opere in alloggi di proprieta' o per l'accesso ai medesimi, sempre che gli immobili risultino utilizzati come abitazioni principali e i relativi nuclei familiari proprietari annoverino almeno un componente portatore di handicap fisico.".