(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della regione Friuli-Venezia
Giulia n. 64 del 23 maggio 1988)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art.  5  della  legge  regionale  27 dicembre 1986, n. 59 e'
sostituito dal seguente:
   "Art.  5.  -  1.  Nell'ambito  delle iniziative di cui all'art. 3,
lettera a), e' autorizzata la concessione di contributi per:
    a) fornitura di sussidi tecnici e di attrezzature, adeguamento di
automezzi privati e adattamento, nelle scuole-guida,  di  autoveicoli
per l'insegnamento a soggetti disabili;
    b)  superamento  di  barriere  architettoniche  nelle  abitazioni
private;
    c) sperimentazione di modalita' di partecipazione ad attivita' di
carattere ricreativo, sportivo e culturale.
   2.  I  contributi di cui al comma 1, lettera b) sono alternativi a
quelli previsti dalla  vigente  normativa  regionale  in  materia  di
edilizia  residenziale  pubblica  e non possono superare il limite di
lire 10 milioni per progetto; le iniziative devono riferirsi ad opere
in  alloggi di proprieta' o per l'accesso ai medesimi, sempre che gli
immobili risultino utilizzati come abitazioni principali e i relativi
nuclei   familiari   proprietari   annoverino  almeno  un  componente
portatore di handicap fisico.".