(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 12 del 23 marzo 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. Nel terzo periodo del secondo comma dell'art. 18 della legge regionale 21 luglio 1986, n. 15 le parole "le associazioni e i sodalizi di cui al comma precedente" sono sostituite con le parole "le associazioni e i sodalizi di cui al presente comma". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, addi' 8 marzo 1988 MAGNANI