(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 12
                          del 23 marzo 1988)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                 Istituzione del sistema informativo
 
   1.  Al  fine di armonizzare e rendere rapido e sicuro il flusso di
informazioni tra la Regione e gli enti  che,  ai  sensi  della  legge
regionale   12  gennaio  1978,  n.  6  e  successive  integrazioni  e
modificazioni,  esercitano  attivita'  amministrative   delegate   in
agricoltura,  la  Regione  realizza,  direttamente o tramite soggetti
terzi operanti nel campo dell'informatica con i quali si convenziona,
un  sistema  informativo  che  utilizza  apparecchiature informatiche
installate presso gli uffici  regionali  e  presso  i  predetti  enti
delegati.
   2.   La   Regione   realizza,   direttamente  o  tramite  apposita
convenzione con i soggetti terzi di cui al primo comma, le  attivita'
formative, necessarie per l'avvio del sistema, per il personale che i
predetti enti delegati destinano  alla  gestione  delle  attrezzature
informatiche dislocate presso gli stessi.