(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 12 del 23 marzo 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Istituzione del sistema informativo 1. Al fine di armonizzare e rendere rapido e sicuro il flusso di informazioni tra la Regione e gli enti che, ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6 e successive integrazioni e modificazioni, esercitano attivita' amministrative delegate in agricoltura, la Regione realizza, direttamente o tramite soggetti terzi operanti nel campo dell'informatica con i quali si convenziona, un sistema informativo che utilizza apparecchiature informatiche installate presso gli uffici regionali e presso i predetti enti delegati. 2. La Regione realizza, direttamente o tramite apposita convenzione con i soggetti terzi di cui al primo comma, le attivita' formative, necessarie per l'avvio del sistema, per il personale che i predetti enti delegati destinano alla gestione delle attrezzature informatiche dislocate presso gli stessi.