(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 5
                         del 3 febbraio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   In applicazione a quanto previsto al primo comma dell'art. 13
della  legge  regionale  52  del  21  settembre  1987,  la Regione e'
autorizzata  ad  estinguere  anticipatamente  i  mutui  contratti   a
pareggio  dei disavanzi degli anni 1980-81-82-83-84-85 per un importo
massimo di lire 150 miliardi.
   Per  fare fronte all'onere della predetta operazione la Regione e'
autorizzata ad assumere nuovi mutui per un importo in linea  capitale
corrispondente al residuo debito dei mutui estinti.
   I mutui saranno stipulati ad un tasso massimo del 15% annuo, oneri
fiscali esclusi, e per una durata  massima  dell'ammortamento  di  15
anni.
   In   conseguenza   dei   movimenti  finanziari  di  cui  ai  commi
precedenti, vengono istituiti sul bilancio 1988 appositi capitoli con
le seguenti denominazioni:
    Entrate: Provento dei mutui stipulati per l'estinzione anticipata
dei precedenti mutui a pareggio del bilancio.
    Spesa:  Quota  capitale per l'estinzione anticipata di precedenti
mutui a pareggio del bilancio.
   Agli  eventuali  oneri derivanti dalla rinegoziazione dei mutui si
fara' fronte con le disponibilita' dei capitoli n. 10030 e  n.  13040
dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio  per l'anno
finanziario 1988.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, addi' 25 gennaio 1988
 
                               BELTRAMI