(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 5 del 3 febbraio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. In applicazione a quanto previsto al primo comma dell'art. 13 della legge regionale 52 del 21 settembre 1987, la Regione e' autorizzata ad estinguere anticipatamente i mutui contratti a pareggio dei disavanzi degli anni 1980-81-82-83-84-85 per un importo massimo di lire 150 miliardi. Per fare fronte all'onere della predetta operazione la Regione e' autorizzata ad assumere nuovi mutui per un importo in linea capitale corrispondente al residuo debito dei mutui estinti. I mutui saranno stipulati ad un tasso massimo del 15% annuo, oneri fiscali esclusi, e per una durata massima dell'ammortamento di 15 anni. In conseguenza dei movimenti finanziari di cui ai commi precedenti, vengono istituiti sul bilancio 1988 appositi capitoli con le seguenti denominazioni: Entrate: Provento dei mutui stipulati per l'estinzione anticipata dei precedenti mutui a pareggio del bilancio. Spesa: Quota capitale per l'estinzione anticipata di precedenti mutui a pareggio del bilancio. Agli eventuali oneri derivanti dalla rinegoziazione dei mutui si fara' fronte con le disponibilita' dei capitoli n. 10030 e n. 13040 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, addi' 25 gennaio 1988 BELTRAMI