(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 8
                        del 24 febbraio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il termine stabilito dalla legge regionale 11 gennaio 1988, n.
2, per l'esercizio provvisorio per l'anno 1988  e'  prorogato  al  31
marzo 1988.
   2.  A parziale modifica di quanto indicato nell'art. 1 della legge
regionale 11 gennaio 1988, n. 2, la giunta regionale e'  autorizzata,
ai  sensi  dell'art. 79 dello statuto, ad esercitare provvisoriamente
fino a quando non sia  approvato  per  legge  e  non  oltre  la  data
indicata   dal   comma  1,  il  bilancio  di  previsione  per  l'anno
finanziario  1988,  secondo  gli  stati  di  previsione  e  le  norme
contenute  nel  relativo  disegno  di  legge  all'esame del consiglio
regionale, in conformita' alla disciplina dettata dagli artt. 36 e 37
della  legge  regionale  29 dicembre 1981, n. 55, limitatamente ad un
dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese  di
esercizio   provvisorio,   ovvero  nei  limiti  della  maggior  spesa
necessaria,  ove  si  tratti  di  spese  obbligatorie  tassativamente
regolate  dalla  legge  e  non suscettibili di impegno o di pagamento
frazionati in dodicesimi.
   3.   Non   vengono   poste   limitazioni  all'utilizzazione  degli
stanziamenti derivanti da assegnazioni dello Stato destinati a  scopi
specifici.
   4.  L'autorizzazione  all'esercizio  provvisorio si intende estesa
alle  note   di   variazione   approvate   dalla   giunta   regionale
successivamente   alla   presentazione   del  bilancio  al  consiglio
regionale.