(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 14
                          del 6 aprile 1988)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
 
   1.  La  presente  legge  disciplina  le  attivita'  di  produzione
organizzazione e intermediazione di viaggi, nel rispetto dei principi
della  legge  17  maggio  1983,  n.  217  e  delle disposizioni della
convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio  (C.C.V.)
ratificata e resa esecutiva con legge 27 febbraio 1977, n. 1084.