(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 14 del 6 aprile 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. La presente legge disciplina le attivita' di produzione organizzazione e intermediazione di viaggi, nel rispetto dei principi della legge 17 maggio 1983, n. 217 e delle disposizioni della convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.) ratificata e resa esecutiva con legge 27 febbraio 1977, n. 1084.