(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 16
                         del 20 aprile 1988)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il termine stabilito dalla legge regionale 18 febbraio 1988, n.
8, per l'esercizio provvisorio per l'anno 1988  e'  prorogato  al  30
aprile 1988, con le limitazioni gia' previste dalla stessa legge.
   2.  L'autorizzazione  all'esercizio  provvisorio si intende estesa
alle  note   di   variazione   approvate   dalla   giunta   regionale
successivamente   alla   presentazione   del  bilancio  al  consiglio
regionale.