(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 16 del 20 aprile 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il termine stabilito dalla legge regionale 18 febbraio 1988, n. 8, per l'esercizio provvisorio per l'anno 1988 e' prorogato al 30 aprile 1988, con le limitazioni gia' previste dalla stessa legge. 2. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio si intende estesa alle note di variazione approvate dalla giunta regionale successivamente alla presentazione del bilancio al consiglio regionale.