(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 16
                         del 22 aprile 1988)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art.  1  della  legge  regionale  17 ottobre 1979, n. 60, e'
abrogato e sostituito dal seguente:
   "Art.  1.  (Finalita' della legge). - 1. La Regione, in attuazione
dell'art. 5 dello statuto della regione Piemonte, ritiene  l'ambiente
naturale  bene  primario  di  tutta  la comunita', riconosce la fauna
selvatica come componente essenziale di tale bene e la tutela.
   2.  A tal fine la Regione, nell'osservanza dei princi'pi stabiliti
dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, ed in applicazione dei  decreti
del  Presidente  della  Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e 24 luglio
1977,  n.  616,  disciplina  l'attivita'  venatoria  e  persegue   in
particolare i seguenti scopi:
    a)  attuare  un  piano  programmato di salvaguardia e di recupero
dell'equilibrio ambientale faunistico del Piemonte;
    b)   dotare  il  territorio  regionale  di  strutture  atte  alla
protezione e al potenziamento quantitativo e qualitativo delle specie
faunistiche autoctone;
    c)  eliminare  o  ridurre i fattori di disequilibrio o di degrado
ambientale;
    d)  coinvolgere  e  corresponsabilizzare  a  tali fini il maggior
numero di cittadini;
    e)   disciplinare,   compatibilmente  alle  risorse  faunistiche,
l'attivita' venatoria finalizzando  l'impegna  dei  cacciatori  e  le
risorse economiche agli scopi della presente legge.
   3. A tal fine si tiene conto:
    a) delle specie minacciate di sparizione;
    b)   delle  specie  che  possono  essere  danneggiate  da  talune
modifiche del loro habitat;
    c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione e'
scarsa o la loro ripartizione locale e' limitata;
    d)  di altre specie che richiedono una particolare attenzione per
la specificita' del loro habitat.
   4.  Per  effettuare le valutazioni si tiene conto delle tendenze e
delle variazioni dei livelli di popolazione".