(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 16 del 22 aprile 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 1 della legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60, e' abrogato e sostituito dal seguente: "Art. 1. (Finalita' della legge). - 1. La Regione, in attuazione dell'art. 5 dello statuto della regione Piemonte, ritiene l'ambiente naturale bene primario di tutta la comunita', riconosce la fauna selvatica come componente essenziale di tale bene e la tutela. 2. A tal fine la Regione, nell'osservanza dei princi'pi stabiliti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, ed in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e 24 luglio 1977, n. 616, disciplina l'attivita' venatoria e persegue in particolare i seguenti scopi: a) attuare un piano programmato di salvaguardia e di recupero dell'equilibrio ambientale faunistico del Piemonte; b) dotare il territorio regionale di strutture atte alla protezione e al potenziamento quantitativo e qualitativo delle specie faunistiche autoctone; c) eliminare o ridurre i fattori di disequilibrio o di degrado ambientale; d) coinvolgere e corresponsabilizzare a tali fini il maggior numero di cittadini; e) disciplinare, compatibilmente alle risorse faunistiche, l'attivita' venatoria finalizzando l'impegna dei cacciatori e le risorse economiche agli scopi della presente legge. 3. A tal fine si tiene conto: a) delle specie minacciate di sparizione; b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat; c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione e' scarsa o la loro ripartizione locale e' limitata; d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificita' del loro habitat. 4. Per effettuare le valutazioni si tiene conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione".