(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 18
                          del 4 maggio 1988)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1988 l'indennita' di presenza,
prevista dall'art. 1 della legge regionale 26 giugno 1973,  n.  14  e
successive  modificazioni, e' rideterminata nella misura di L. 70.000
per tutti i componenti degli organi di controllo.
   2. L'indennita' di cui al comma precedente spetta per ogni seduta,
da intendersi come il complesso dei lavori del consesso  regolarmente
verbalizzati  svolti  nell'arco  di una giornata, anche se frazionati
nel tempo.
   3.  Ai presidenti degli organi di controllo l'indennita' di cui al
comma primo e' maggiorata del 50%.
   4.  La  liquidazione  ed  il pagamento delle somme di cui ai commi
precedenti, spettanti a ciascun componente, possono essere effettuati
tramite   la   cassa   economale   della   Regione   con  obbligo  di
rendicontazione annua.
   5.  E' conseguentemente abrogato l'art. 1 della legge regionale 27
maggio 1980, n. 62.