(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 18 del 4 maggio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988 l'indennita' di presenza, prevista dall'art. 1 della legge regionale 26 giugno 1973, n. 14 e successive modificazioni, e' rideterminata nella misura di L. 70.000 per tutti i componenti degli organi di controllo. 2. L'indennita' di cui al comma precedente spetta per ogni seduta, da intendersi come il complesso dei lavori del consesso regolarmente verbalizzati svolti nell'arco di una giornata, anche se frazionati nel tempo. 3. Ai presidenti degli organi di controllo l'indennita' di cui al comma primo e' maggiorata del 50%. 4. La liquidazione ed il pagamento delle somme di cui ai commi precedenti, spettanti a ciascun componente, possono essere effettuati tramite la cassa economale della Regione con obbligo di rendicontazione annua. 5. E' conseguentemente abrogato l'art. 1 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 62.