(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
Adige n. 22 del 17 maggio 1988)
 
                       IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                             HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  All'art.  5 della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 come
modificato dall'art. 1 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15,
e' aggiunto il seguente nuovo comma:
   "Al  servizio di mensa e' ammesso altresi' il personale insegnante
tenuto a prestare, durante la mensa,  attivita'  di  vigilanza  e  di
assistenza  agli  alunni delle scuole elementari e delle scuole medie
inferiori frequentanti rispettivamente il  tempo  pieno  o  il  tempo
prolungato.  La  quota  mensa  a  carico  del  predetto  personale e'
determinata annualmente dalla giunta  provinciale;  al  finanziamento
dei  relativi  oneri  si provvede con le quote a carico del personale
insegnante e con i fondi assegnati ai sensi dell'art. 13".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della provincia.
    Trento, addi' 6 maggio 1988
 
                                ANGELI
 
         Visto, il commissario del Governo per la Provincia: CATALANI