(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 34 del 19 maggio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Iniziative ammesse a finanziamento 1. In attuazione degli articoli 13, 14 e 15 della legge 17 maggio 1983, n. 217, la Regione favorisce: a) la realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento e ammodernamento di strutture ricettive in attivita', finalizzate al passaggio dell'esercizio a categoria superiore; b) l'accesso, da parte di gestori professionali di strutture ricettive, al leasing per consentire l'acquisizione della proprieta' immobiliare ove e' svolta l'attivita' ricettiva; c) la costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento, adattamento, ammodernamento e rinnovo arredamento di strutture ricettive, nonche' di attrezzature sportive, ricreative, congressuali e di ristoro che siano annesse alla struttura ricettiva di cui vengano a costituire parte integrante; d) l'acquisto di aree da destinare alla realizzazione delle opere indicate al precedente punto c); e) l'acquisto di immobili gia' esistenti finalizzato alla realizzazione di strutture ricettive, nonche' l'acquisto, in tutto o in parte, di aziende ricettive in esercizio; f) l'informatizzazione dei servizi turistici regionali, delle Aziende di promozione turistica e degli operatori turistici privati; g) la creazione e/o il potenziamento dei servizi turistici con iniziative idonee all'arricchimento dell'offerta turistica regionale.