(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 34
                         del 19 maggio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Iniziative ammesse a finanziamento
 
   1.  In attuazione degli articoli 13, 14 e 15 della legge 17 maggio
1983, n. 217, la Regione favorisce:
     a)  la  realizzazione  di  opere di miglioramento, ampliamento e
ammodernamento di strutture ricettive in  attivita',  finalizzate  al
passaggio dell'esercizio a categoria superiore;
     b)  l'accesso,  da  parte  di gestori professionali di strutture
ricettive, al leasing per consentire l'acquisizione della  proprieta'
immobiliare ove e' svolta l'attivita' ricettiva;
     c)  la  costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento,
adattamento,  ammodernamento  e  rinnovo  arredamento  di   strutture
ricettive, nonche' di attrezzature sportive, ricreative, congressuali
e di ristoro che  siano  annesse  alla  struttura  ricettiva  di  cui
vengano a costituire parte integrante;
     d)  l'acquisto  di  aree  da  destinare alla realizzazione delle
opere indicate al precedente punto c);
     e)  l'acquisto  di  immobili  gia'  esistenti  finalizzato  alla
realizzazione di strutture ricettive, nonche' l'acquisto, in tutto  o
in parte, di aziende ricettive in esercizio;
     f)  l'informatizzazione  dei  servizi turistici regionali, delle
Aziende di promozione turistica e degli operatori turistici privati;
     g)  la  creazione e/o il potenziamento dei servizi turistici con
iniziative idonee all'arricchimento dell'offerta turistica regionale.