(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della regione Lombardia n. 17 del 27 aprile 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
         Proroga dell'efficacia delle misure di salvaguardia
 
   1. Le norme di salvaguardia per le aree comprese nei territori del
parco naturale dell'Adamello, di cui all'art. 7 della legge regionale
16  settembre  1983, n. 79, del parco naturale dell'Adda Nord, di cui
all'art. 8 della legge regionale 16 settembre 1983, n. 80, del  Parco
naturale  dell'Adda  Sud,  di cui all'art. 9 della legge regionale 16
settembre 1983, n. 81, del Parco naturale della Valle del Lambro,  di
cui  all'art.  8  della  legge  regionale  16  settembre 1983, n. 82,
continuano ad applicarsi fino  alla  pubblicazione  delle  rispettive
proposte  di  piano  territoriale  e  comunque  per non oltre un anno
dall'entrata in vigore della presente legge.