(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 17 del 27 aprile 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Proroga dell'efficacia delle misure di salvaguardia 1. Le norme di salvaguardia per le aree comprese nei territori del parco naturale dell'Adamello, di cui all'art. 7 della legge regionale 16 settembre 1983, n. 79, del parco naturale dell'Adda Nord, di cui all'art. 8 della legge regionale 16 settembre 1983, n. 80, del Parco naturale dell'Adda Sud, di cui all'art. 9 della legge regionale 16 settembre 1983, n. 81, del Parco naturale della Valle del Lambro, di cui all'art. 8 della legge regionale 16 settembre 1983, n. 82, continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione delle rispettive proposte di piano territoriale e comunque per non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.