(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 7 del 19 marzo 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche Le funzioni amministrative trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuita', alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre provenienti da affrancazioni, e le altre contemplate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 luglio 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377, sono esercitate dalla Regione secondo le disposizioni della presente legge. Per quanto in questa non previsto, si richiamano le disposizioni della vigente legislazione statale in materia. Le funzioni amministrative di cui al precedente comma sono esercitate dalla giunta regionale, ad eccezione delle seguenti che sono riservate al consiglio regionale: l'intesa all'approvazione delle legittimazioni di cui all'art. 66, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 616/77; l'alienazione, l'affrancazione ed il mutamento di destinazione delle terre di uso civico; la omologazione delle conciliazioni di cui all'art. 29 della legge 1766/27; la liquidazione degli usi civici su terre private; la ripartizione in quota delle terre civiche di categoria B), di cui agli artt. 13 e seguenti della legge n. 1766/27. Sono considerate terre civiche ai fini della presente legge le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprieta' collettiva alla generalita' dei cittadini abitanti nel territorio di un Comune, di una frazione, in liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento; le terre possedute da Comuni, Frazioni, Universita' agrarie, comunque denominate, soggette all'esercizio degli usi civici nonche' quelle derivanti da: scioglimento delle promiscuita' di cui all'art. 8 della legge 1766/27; permuta con altre terre civiche; conciliazioni nelle materie regolate dalla stessa legge; scioglimento di associazioni agrarie; acquisto di terre ai sensi dell'art. 22 della stessa legge e dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; operazioni e provvedimenti di liquidazione o estinzione di usi civici, comunque avvenuti. La Regione persegue l'obiettivo di fare delle terre civiche strumento produttivo primario per lo sviluppo delle popolazioni abruzzesi delle zone interne, per l'incremento della forestazione e della zootecnica di montagna e di alta collina, nonche' mezzo di salvaguardia e di valorizzazione ambientale delle zone interne. La Regione salvaguardia, comunque, i diritti originari e imprescrittibili delle popolazioni abruzzesi sulle terre civiche.