IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   1.  La  presente legge individua le strutture ricettive turistiche
della regione Friuli-Venezia Giulia disciplinandone la tipologia,  la
classifica, l'apertura e le tariffe, anche in attuazione dei principi
stabiliti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217.