(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 23 del 21 maggio 1988) REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Alle aziende agricole che hanno subito danni a causa delle eccezionali avversita' atmosferiche, compresi gli eccessi termici e la siccita' verificatesi dall'aprile 1987 fino alla entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme di cui al titolo V della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 e al titolo II della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, ad eccezione degli articoli 13, 23, 24, 28 e 30.