(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 23
                         del 21 maggio 1988)
                          REGIONE SICILIANA
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                             HA APPROVATO
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Alle  aziende  agricole  che  hanno subito danni a causa delle
eccezionali avversita' atmosferiche, compresi gli eccessi  termici  e
la siccita' verificatesi dall'aprile 1987 fino alla entrata in vigore
della presente legge, si applicano le norme di cui al titolo V  della
legge  regionale  25  marzo  1986,  n.  13 e al titolo II della legge
regionale 27 maggio 1987, n. 24, ad eccezione degli articoli 13,  23,
24, 28 e 30.