(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 15
                         dell'11 marzo 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
               Opere di prevenzione, pronto intervento
      ripristino e ricostruzione relative a pubbliche calamita'
 
   1.  La  regione  Toscana  promuove  la  realizzazione  di opere di
prevenzione e intervento relative a pubbliche calamita'  (naturali  o
catastrofi)  rientranti  nelle materie di propria competenza. Ai fini
della presente legge per pubblica calamita' si intende il verificarsi
di  eventi  dipendenti da cause naturali o da altre cause che abbiano
comportato grave danno o pericolo di grave danno a persone o a beni e
che,  per  loro  natura o estensione, debbano essere fronteggiate con
interventi tecnici straordinari.
   2.  Per  la  prevenzione  di  pubbliche  calamita'  o per impedire
l'aggravarsi  delle  loro  conseguenze,  la  giunta  regionale   puo'
disporre  studi  e progettazioni di opere anche con affidamento degli
incarichi a  comuni,  province,  loro  consorzi,  Comunita'  montane.
Quando la speciale natura delle opere o particolari motivi di urgenza
lo rendano necessario, gli  incarichi  possono  essere  motivatamente
affidati a liberi professionisti.