(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 15 dell'11 marzo 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Opere di prevenzione, pronto intervento ripristino e ricostruzione relative a pubbliche calamita' 1. La regione Toscana promuove la realizzazione di opere di prevenzione e intervento relative a pubbliche calamita' (naturali o catastrofi) rientranti nelle materie di propria competenza. Ai fini della presente legge per pubblica calamita' si intende il verificarsi di eventi dipendenti da cause naturali o da altre cause che abbiano comportato grave danno o pericolo di grave danno a persone o a beni e che, per loro natura o estensione, debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari. 2. Per la prevenzione di pubbliche calamita' o per impedire l'aggravarsi delle loro conseguenze, la giunta regionale puo' disporre studi e progettazioni di opere anche con affidamento degli incarichi a comuni, province, loro consorzi, Comunita' montane. Quando la speciale natura delle opere o particolari motivi di urgenza lo rendano necessario, gli incarichi possono essere motivatamente affidati a liberi professionisti.