(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 20 del 31 marzo 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. La presente legge disciplina in forma organica gli interventi regionali a favore della cooperazione agricola e forestale, individuando gli obiettivi e le tipologie dell'intervento, nonche' le procedure amministrative e le garanzie per il perseguimento dei fini d'interesse pubblico in ciascun tipo d'intervento. 2. Finalita' generale dell'azione regionale e' il miglioramento delle condizioni di produzione del settore agricolo attraverso lo sviluppo e il consolidamento della cooperazione agricola nella Regione, attuando un coordinamento delle previsioni d'intervento pubblico, in armonia con gli obiettivi e le scelte di politica agricola contenute negli atti di programmazione regionale, nazionale e comunitaria. 3. Per il raggiungimento di tali finalita': a) sono elaborati piani di settore quali strumenti di orientamento per la programmazione degli interventi a favore del sistema cooperativo; b) sono previste forme d'intervento regionale integrative di quelle statali e comunitarie: a carattere ordinario per lo sviluppo ed il consolidamento; a carattere straordinario per la ristrutturazione, la riorganizzazione del sistema cooperativo e per la piena utilizzazione degli impianti a carattere regionale.