(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 20
                          del 31 marzo 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   1.  La  presente legge disciplina in forma organica gli interventi
regionali  a  favore  della  cooperazione   agricola   e   forestale,
individuando gli obiettivi e le tipologie dell'intervento, nonche' le
procedure amministrative e le garanzie per il perseguimento dei  fini
d'interesse pubblico in ciascun tipo d'intervento.
   2.  Finalita'  generale  dell'azione regionale e' il miglioramento
delle condizioni di produzione del  settore  agricolo  attraverso  lo
sviluppo  e  il  consolidamento  della  cooperazione  agricola  nella
Regione, attuando  un  coordinamento  delle  previsioni  d'intervento
pubblico,  in  armonia  con  gli  obiettivi  e  le scelte di politica
agricola contenute negli atti di programmazione regionale,  nazionale
e comunitaria.
   3. Per il raggiungimento di tali finalita':
     a)   sono   elaborati   piani  di  settore  quali  strumenti  di
orientamento per la programmazione  degli  interventi  a  favore  del
sistema cooperativo;
     b)  sono  previste  forme  d'intervento regionale integrative di
quelle statali e comunitarie:
     a carattere ordinario per lo sviluppo ed il consolidamento;
     a   carattere   straordinario   per   la   ristrutturazione,  la
riorganizzazione del sistema cooperativo e per la piena utilizzazione
degli impianti a carattere regionale.